Perdita dello stato clericale per grave delitto commesso dal chierico

Ex can. 290, n. 2, la perdita dello stato clericale può aver luogo per un grave delitto commesso dal chierico.
Spetta al tribunale competente infliggere la pena espiatoria della dimissione dallo stato clericale (can. 1336, §1, n. 5), a norma dei cann. 1720-1728, cioè mediante un processo penale e costituisce la pena massima istituita per i chierici colpevoli di gravissimi delitti.

Può essere comminata soltanto in uno dei seguenti casi tassativamente previsti dalla legge universale:

1° l’apostasia, l’eresia e lo scisma, con prolungata contumacia o grave scandalo (can. 1364, §2);
2° la profanazione delle specie consacrate (can. 1367);
3° la violenza fisica contro il Sommo Pontefice, o il suo assassinio (cann. 1370, §1, e 1397);
4° i casi più gravi del delitto di sollecitazione (can. 1387);
5° il delitto di attentato matrimonio, anche solo civile, se il chierico, «dopo essere stato ammonito, non si ravveda e continui a dare scandalo» (can.1394, §1);
6° il concubinato con contumacia (can. 1395, §1);
7° gli atti contro il sesto precetto del Decalogo fatti con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con minori al di sotto dei sedici anni (can. 1395, §2).

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