La perdita dello

stato clericale

ritorna laico

La sacra ordinazione, una volta validamente ricevuta, non diviene mai nulla a meno che sia dichiarata invalida per effetto di una sentenza giudiziaria o di un decreto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti.

In questo caso il chierico, diacono, sacerdote o Vescovo, ritorna laico: la sentenza o il decreto, di fatto, dichiarano che la persona non è mai stata chierico perdendo al contempo tutti i suoi diritti e doveri dello stato di chierico.

Le cause riguardano chi ha celebrato il Sacramento o come lo ha celebrato.

effetti della perdita

La perdita dello stato clericale ha come effetto giuridico quello di far assumere al chierico lo status di laico nella Chiesa.

Non sarà più tenuto agli obblighi dello stato clericale, pur rimanendo l’obbligo del celibato la cui dispensa viene concessa esclusivamente dal Papa.

Al chierico sarà proibito esercitare il potere di ordine, ma resta salvo quello di ascoltare la confessione sacramentale di una persona in pericolo di morte.
Sarà inoltre privato di tutti gli uffici, di tutte le funzioni e di qualsiasi altro potere delegato.

dispensa dal celibato

La dispensa dall’obbligo del celibato, ad eccezione di un’ordinazione non valida, non è legata alla perdita dello stato clericale ma deve essere chiesta separatamente.

La dispensa non è un diritto che la Chiesa riconosce indistintamente a tutti i sacerdoti che la richiedano, né può essere considerata un effetto automatico di una sommaria procedura amministrativa.

Inoltre, la causa della dispensa va dimostrata con argomenti efficaci per numero e solidità.
La domanda dovrà essere presentata con il sentimento dell’umiltà.

La perdita per

grave delitto

Ex can. 290, n. 2, la perdita dello stato clericale può aver luogo per un grave delitto commesso dal chierico.

Spetta al tribunale competente infliggere la pena espiatoria della dimissione dallo stato clericale (can. 1336, §1, n. 5), a norma dei cann. 1720-1728, cioè mediante un processo penale e costituisce la pena massima istituita per i chierici colpevoli di gravissimi delitti.

La perdita per grave delitto può essere comminata soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge universale. I primi 4 sono:

  • l’apostasia, l’eresia e lo scisma, con prolungata contumacia o grave scandalo (can. 1364, §2);
  • la profanazione delle specie consacrate (can. 1367);
  • la violenza fisica contro il Sommo Pontefice, o il suo assassinio (cann. 1370, §1, e 1397);
  • i casi più gravi del delitto di sollecitazione (can. 1387);

Gli altri tre casi previsti dal diritto sono:

  • il delitto di attentato matrimonio, anche solo civile, se il chierico, «dopo essere stato ammonito, non si ravveda e continui a dare scandalo» (can.1394, §1);
  • il concubinato con contumacia (can. 1395, §1);
  • gli atti contro il sesto precetto del Decalogo fatti con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con minori al di sotto dei sedici anni (can. 1395, §2).

La dimissione dello stato clericale viene decisa da una sanzione penale espiatoria ferendae sententiae, dopo un regolare processo giudiziale in caso di delitto: non può mai essere presa con decreto extragiudiziale. L’unica deroga è prevista in caso di decreto amministrativo emanato dalla Congregazione per il Clero in applicazione delle facoltà speciali ricevute dal Santo Padre con lettera N. 2009 0556.
La dimissione può anche essere richiesta personalmente da un sacerdote (per motivi gravissimi) o da un diacono (per motivi gravi) che chiede di essere dispensato dagli obblighi e dai diritti dello stato clericale.

la perdita per rescritto

La perdita dello stato clericale può essere richiesta dal ministro sacro che fa istanza di poter perdere lo stato clericale. È concessa mediante un rescritto di grazia accordato dalla Santa Sede che in genere comporta anche la dispensa dall’obbligo del celibato.

la perdita ``in poenam``

La dimissione dallo stato clericale è la pena massima istituita per i chierici colpevoli di gravissimi delitti. Può essere comminata soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge. Comunque la pena è facoltativa e non è mai prevista come prima pena.

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