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Segreto Pontificio

Le norme sul segreto pontificio sono contenute nel documento Secreta continere approvato da Papa Paolo VI il 4 febbraio del 1974. Nel preambolo viene così specificato: «in alcune questioni di maggior rilevanza viene richiesto un particolare segreto, detto segreto pontificio che deve essere custodito con grave obbligo». Chi è tenuto a custodire il segreto pontificio deve ritenersi legato «non da una legge esteriore» ma da «un’esigenza della [sua] umana dignità» e deve «ritenere un onore l’impegno di custodire i dovuti segreti per il bene pubblico».


In base all’art. 1 del Secreta continere tra le materie coperte dal segreto pontificio troviamo:
«Le notificazioni e le denunce di dottrine e pubblicazioni fatte alla Congregazione per la Dottrina della Fede, come pure l’esame delle medesime, svolto per disposizione del medesimo dicastero» e «le denunce extra-giudiziarie di delitti contro la fede e i costumi, e di delitti perpetrati contro il sacramento della penitenza, come pure il processo e la decisione riguardanti tali denunce, fatto sempre salvo il diritto di colui che è stato denunciato all’autorità a conoscere la denuncia, se ciò fosse necessario per la sua difesa. Il nome del denunciante sarà lecito farlo conoscere solo quando all’autorità sarà parso opportuno che il denunciato e il denunciante compaiano insieme».
In base all’art. 2 vi sono alcuni soggetti aventi l’obbligo di custodire il segreto pontificio: «I cardinali, i vescovi, i prelati superiori, gli officiali maggiori e minori, i consultori, gli esperti e il personale di rango inferiore, cui compete la trattazione di questioni coperte dal segreto pontificio; i legati della Santa Sede e i loro subalterni che trattano le predette questioni, come pure tutti coloro che sono da essi chiamati per consulenza su tali cause; tutti coloro ai quali viene imposto di custodire il segreto pontificio in particolari affari».


Inoltre, ex art. 30 del Motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela (SST) sono soggette al segreto pontificio le cause sottoposte al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell’art. 52 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus, ovverosia: i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi contro i costumi (il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni e l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento) o nella celebrazione dei sacramenti.