Avvocatorotale.it | Nullità del matrimonio canonico “ex parte consensus”: il can. 1095, n. 3
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Nullità del matrimonio canonico “ex parte consensus”: il can. 1095, n. 3

Ultimo articolo sull’analisi delle ipotesi di nullità matrimoniale riguardanti la capacità a prestare il consenso per porre in essere un atto di volontà idoneo a dar vita al matrimonio.
Si tratta di un particolare caso di incapacità al matrimonio che incide sulla naturale capacità dell’uomo al matrimonio.
Il Codice di Diritto Canonico, come è stato già evidenziato qui e qui, ha delineato, con il canone 1095, ai nn. 1-3, tre figure tipiche riconducibili a tale più generale ipotesi di nullità matrimoniale.

L’incapacitas assumendi ac adimplendi onera coniugalia essentialia (can. 1095, n. 3)
Coloro che per cause di natura psichica non possono assumere gli oneri, sono incapaci ad assumere le obbligazioni fondamentali del matrimonio. La figura dell’incapacità di assumere le obbligazioni essenziali, dalla ninfomania e dall’omosessualità, è stata poi estesa ad altri casi di deviazioni o perversioni sessuali (transessualismo, travestitismo, masochismo, feticismo, alcuni casi di immaturità psico-affettiva e sessuale).

Dalle affezioni a sfondo sessuale si è poi passati ai disturbi di carattere psichico e caratteriale, quali si riscontrano nelle diverse forme di personalità psicopatica, paranoide, isterica, in soggetti affetti da psicosi latente (anche detta “borderline“), tali da non consentire la effettiva costituzione di un consortium totius vitae e l’educazione della prole.
A differenza del “defectus” che attiene alla capacità di intendere e di volere i contenuti essenziali del matrimonio, l'”incapacitas” attiene alla idoneità a far fronte a quanto da essi richiesto in termini di comportamento personale.
Benché emerga solo nel corso della vita matrimoniale, l’incapacitas deve essere comunque antecedente al matrimonio (anche se solo in forma latente devono essere presenti nel soggetto quelle anomalie o distorsioni della personalità che impediranno poi concretamente di far fronte agli impegni propri dello stato coniugale) e perpetua (cioè non sanabile con i rimedi terapeutici ordinari).

__________________________
Canone 1095, n. 3 CJC
Sono incapaci a contrarre matrimonio:

  • coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.

 

4 Comments
  • fabbrizio
    Posted at 15:11h, 30 novembre Rispondi

    salve volevo gentilmente sapere se la richiesta di nullita di matrimonio per cause di natura psichica ai sensi del canone 1095 n3 del c.d.c. comporterebbe delle perizie psicofisiche su entrambi i coniugi indipendentemente che quest’ultim siano consensualmente d’accordo alla causa stessa di nullita sopra mensionata.

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 23:09h, 02 dicembre Rispondi

      Buonasera Fabrizio,
      il codice di diritto canonico impone in tutti i casi previsti dal canone 1095, quindi anche per l’incapacità di assumere ed adempiere gli oneri coniugali per cause di natura psichica (n. 3), di servirsi dell’opera dei periti, essendo necessario il loro esame o il loro parere.
      Sarà sottoposto ad un incontro e ad un colloquio clinico con il perito, il soggetto che si assume essere stato incapace di adempiere ed assumere gli oneri matrimoniali.
      I periti, inoltre, qualora una delle parti non acconsenta di farsi periziare, hanno altresì la capacità e la possibilità di fare una relazione in base all’analisi degli atti del giudizio.

  • Raimondo Dionisio
    Posted at 08:40h, 05 settembre Rispondi

    Ritengo in coscienza che il mio matrimonio, contratto in data 29.9.1991, potrebbe essere dichiarato nullo per una incapacitas assumendi ex parte viri (can. 1095, n. 3) cioè per una incapacità di natura psichica di instaurare con mia moglie una relazione affettivamente serena e sessualmente integrata, già antecedente al coniugio, che è emersa nel corso della vita matrimoniale.
    E’ possibile avere un preventivo delle spese da sostenere e dei tempi procedurali?
    grazie per la sua cortese risposta

    Dott. Raimondo Dionisio Via Colombo Andreassi n. 8 67100 L’Aquila

    P.S. Può indicarmi della giurisprudenza rotale sul punto da poter consultare?

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 15:24h, 17 settembre Rispondi

      Buongiorno dott. Dionisio,
      la contatto in privato per darle le risposte richieste.
      Saluti.

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