Avvocatorotale.it | Nullità del matrimonio canonico “ex parte consensus”: il can. 1095, n. 2
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Nullità del matrimonio canonico “ex parte consensus”: il can. 1095, n. 2

Continuiamo ad analizzare quelle ipotesi di nullità matrimoniale che riguardano la capacità a prestare il consenso per porre in essere un atto di volontà idoneo a dar vita al matrimonio.
Si tratta di un particolare caso di incapacità al matrimonio che incide sulla naturale capacità dell’uomo al matrimonio.
Il Codice di Diritto Canonico, come è stato già evidenziato qui, ha delineato, con il canone 1095, ai nn. 1-3, tre figure tipiche riconducibili a tale più generale ipotesi di nullità matrimoniale.
Il defectus discretionis iudicii (can. 1095, n. 2)
Assumono rilievo invalidante le anomalie psichiche o caratteriali che non sono considerate vere e proprie affezioni psicotiche (o come si dice “malattie mentali”) e che non incidono sulla generale capacità di intendere e di volere del soggetto. Sono persone che non presentano carenze vistose nella normale attività di relazione, che risultano spesso inserite nella vita sociale e professionale, ma che non posseggono un grado sufficiente di consapevolezza e libertà di fronte agli obblighi fondamentali del matrimonio.
Si hanno così: personalità psicopatiche, nevrosi, psicastenia, isteria, immaturità psichica o affettiva o anche situazioni contingenti che possono produrre nel soggetto stati di intima conflittualità, di grave indecisione, di estrema ansietà, che mal si conciliano con quella responsabile consapevolezza, con quell’equilibrio delle facoltà psichiche necessario per esprimere un consenso matrimoniale veramente idoneo a dar vita ad un impegno destinato a durare tutta la vita e a coinvolgere profondamente l’esistenza individuale.
Dal punto vista probatorio, tramite perizia, occorrerà dimostrare la sussistenza di particolari condizioni morbose o particolari stati di natura psichica che abbiano influito negativamente sulla normale autonomia della volontà, rendendo il soggetto incapace di resistere alle pulsioni interne e di conservare una sufficiente libertà di autodeterminazione.

__________________________
Canone 1095, n. 2 CJC
Sono incapaci a contrarre matrimonio:

  • coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente.

 

4 Comments
  • raffaella paparo
    Posted at 09:08h, 22 agosto Rispondi

    Ho scoperto dopo 10 anni di matrimonio e 4 figli.Che mio marito e’ un pisicotico maniaco depressivo.Che faccio?

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 18:11h, 17 settembre Rispondi

      Buongiorno Raffaella,
      se vuole possiamo parlarne in privato, mi contatti via mail oppure allo 06.3701537.

  • Valeria
    Posted at 17:57h, 05 gennaio Rispondi

    Salve, sono fidanzata con un ragazzo che è stato sposato per 14 anni e ha due figli… La moglie lo ha tradito e tuttora vive con l’uomo che le ha fatti separare… Hanno provato anche a recuperare perché lui per amore della famiglia avrebbe superato la situazione! Ma lei a livello psicologico è saltata e non ha voluto più avere rapporti con lui… Potrebbero esserci motivi per l’annullamento validi?

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 12:25h, 08 gennaio Rispondi

      Buonasera Valeria,
      occorrerebbe valutare in maniera più approfondita le circostanze da Lei descritte.
      Certamente il Codice di Diritto Canonico nell’affermare che l’unità (bonum fidei) è una proprietà essenziale del matrimonio cristiano ribadisce il concetto, di diritto naturale, secondo il quale per una stessa persona non possono esistere in atto più vincoli matrimoniali.
      La fedeltà, intesa quale obbligo di astenersi da rapporti intimi con terze persone rispetto al coniuge, potrebbe essere oggetto di simulazione del consenso che rende nullo il matrimonio.
      In merito, la consolidata giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana nelle sue sentenze afferma che commette una simulazione del consenso matrimoniale non soltanto chi intende concedere ad altri rispetto al coniuge il diritto agli atti per sè adatti alla procreazione, ma anche chi esclude l’esclusività di quel diritto, riservandosi di intrattenere rapporti intimi con altre persone, diverse dal coniuge.
      Pertanto chi, con un atto positivo della volontà, si riserva la facoltà di intrattenere rapporti eterosessuali con terza o terze persone diverse dal coniuge, va contro l’oggetto del patto coniugale, ciò costituendo un difetto del consenso che, una volta provato, potrebbe portare ad una sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio.
      Occrre, infine, sottolineare il ben diverso valore probatorio che dal punto di vista indiziario hanno le infedeltà molteplici ed occasionali e la relazione stabile con terza persona.