Diritto dei Religiosi

La vita

consacrata

È la vita dei battezzati perché è in forza del battesimo che si è consacrati a Dio ed è una vocazione che consiste nella donazione totale a Dio e che si evidenzia in una forma stabile di vita particolare contraddistinta dalla professione dei «consigli evangelici»: castità, povertà e obbedienza, seguiti in maniera libera e personale senza alcun obbligo di aderirvi (come ad es. i comandamenti).

Per il Legislatore i fedeli che abbracciano questa forma di vita sono «in grado di tendere alla perfezione della carità nel servizio del Regno di Dio e, divenuti nella Chiesa segno luminoso, preannunciano la gloria celeste» (can. 573, §1).

I consacrati sono tali sia in forza del battesimo (come tutti i fedeli) che della professione dei consigli evangelici.

La professione dei consigli evangelici si può fare attraverso voti, promesse o sacri legami. I consigli evangelici non devono quindi essere confusi con i voti: infatti i voti, le promesse e i sacri legami giuridicamente sono un modo con cui si vivono i consigli evangelici.
Attraverso una specifica approvazione canonica, vengono riconosciute le forme stabili di vita in cui i consigli evangelici si realizzano (istituti e società).

Chi ne fa parte è titolare nell’ordinamento canonico di un complesso di diritti e doveri ed assume uno status specifico, diverso da quello degli altri battezzati, caratterizzato dalla particolare modalità della vita personale.
Tale status non è né clericale né laicale poiché può essere abbracciato sia dai chierici che dai laici.

Tipologia e

distinzioni

IVC Religiosi

Negli istituti di vita consacrata religiosi, in cui la vita religiosa è una specificazione della vita consacrata, i membri, secondo le regole proprie del loro istituto, si impegnano alla professione dei consigli evangelici mediante voti pubblici (il voto è pubblico se accettato dal legittimo Superiore in nome della Chiesa), scegliendo una vita fraterna in comune (diversa in ogni isituto in base al proprio carisma) e avendo una certa separazione dal mondo.

È la consacrazione di tutta la persona: rispetto ad altre forme di vita consacrata, quindi, questa sequela di Cristo è espressa in termini molto più radicali.

Gli istituti religiosi hanno norme interne distinte da quelle del diritto comune universale poiché riguardano la vita propria di ogni singolo istituto.

IVC Secolari

L’istituto secolare è un istituto di vita consacrata in cui i battezzati, vivendo nel mondo, tendono alla perfezione della carità e si impegnano per la santificazione del mondo, soprattutto operando all’interno di esso.

Chi appartiene agli istituti di vita consacrata secolari, pur in forza della consacrazione, non cambia la sua condizione canonica, clericale o laicale, si impegna ad osservare i consigli evangelici con sacri legami (che sono meno impegnativi dei voti) secondo le regole proprie dell’istituto e non ha vita fraterna in comune.

Gli istituti secolari possono avere delle case di formazione in cui viene svolto il noviziato.

Negli istituti secolari, che vivono e operano nel mondo, è assente l’elemento della separazione dal mondo.

SVA

Agli istituti di vita consacrata sono assimilate le società di vita apostolica (SVA) in cui i membri, senza voti religiosi, che fanno vita fraterna in comune e che non hanno la separazione dal mondo, si impegnano perseguendo totalmente il fine apostolico.

La vita di consacrazione conosce altre due forme molto antiche di vocazioni individuali: la vita eremitica o anacoretica (professione dei consigli evangelici con voto o con altri sacri legami, non vi è vita fraterna in comune e con una separazione dal mondo più rigorosa) e l’ordine delle vergini (vengono consacrate a Dio dal Vescovo diocesano, nelle cui mani fanno un unico voto, quello di castità; non c’è l’elemento della separazione dal mondo né quello della vita fraterna in comune).

Generi e Specie

Gli IVC sono clericali quando richiedono l’esercizio dell’ordine sacro, altrimenti vengono qualificati laicali. Quelli eretti dalla Santa Sede con apposito decreto sono di diritto pontificio, quelli eretti dal Vescovo diocesano (o quelli che dopo averne fatto richiesta non hanno ottenuto dalla Santa Sede il relativo provvedimento), di diritto diocesano.

Vi sono istituti religiosi monastici il cui compito principale è «prestare umile e insieme nobile servizio alla divina maestà entro le mura del monastero» (PC 9a), canonicali che privilegiano l’esercizio del ministero sacerdotale nelle parrocchie, conventuali che armonizzano le esigenze della preghiera liturgica con quelle dell’attività apostolica vivendo in maniera austera.

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