Avvocatorotale.it | Aspetti civilistici e nullità delle nozze: sentenza ecclesiastica e delibazione
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Aspetti civilistici e nullità delle nozze: sentenza ecclesiastica e delibazione

E’ bene premettere che anche l’ordinamento italiano (artt. 129 e 129-bis c.c.) prevede la possibilità di esperire l’azione per ottenere l’annullamento del matrimonio. L’azione è però prevista solo per ipotesi limitate e tassative; tale azione, inoltre, nella maggior parte dei casi non può più essere proposta una volta decorso un anno di coabitazione dalla celebrazione o dalla cessazione della causa di nullità.
Tralasciando gli altri aspetti civilistici della questione, analizzeremo alcune fattispecie riguardanti i rapporti tra le sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità matrimoniale e l’eventuale delibazione da parte della Corte d’Appello.
Qui sono analizzati i rapporti patrimoniali a seguito della eventuale delibazione ed esecutività della sentenza ecclesiastica nell’ordinamento italiano.

L’azione di delibazione delle sentenze ecclesiastiche è lo strumento giuridico predisposto per estendere l’efficacia della stesse all’ordinamento giuridico italiano.
Tale azione si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, e legittimati a proporre la domanda sono le parti del procedimento ecclesiastico, ma non gli eredi del coniuge.
Il procedimento di delibazione si svolge innanzi alla Corte di Appello in cui è sito il comune in cui il matrimonio stesso è stato celebrato (competenza inderogabile) e se è ad iniziativa di una sola parte si instaura con citazione (a pena di nullità) cui segue il rito ordinario. In caso di iniziativa congiunta la domanda ha la forma del ricorso e la procedura segue il rito camerale.
La Corte di Appello, all’atto di rendere esecutiva la sentenza del Tribunale Ecclesiastico che pronuncia la nullità del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili (matrimonio concordatario), non ha più adempimenti meramente formali, bensì il potere di verificare:
a) il rispetto dei principi sulla competenza del giudice;
b) la regolarità della citazione;
c) la legittimità della rappresentanza e della declaratoria di contumacia;
d) nonché che la sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano.

Il controllo effettuato dalla Corte di Appello sulla citazione, sulla rappresentanza e sulla contumacia (b e c), va eseguito per accertare se risultino rispettati gli elementi essenziali del diritto di agire e di resistere nell’ambito dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato (e che sono rispettati quando risulti che le parti abbiano avuto la garanzia sufficiente per provvedere alla propria difesa) e non anche per riscontrare se siano state puntualmente rispettate tutte le norme canoniche e se queste diano le stesse garanzie offerte dall’ordinamento giuridico italiano. E’ la parte (e non la Corte di Appello) che, al fine di provare o contestare la violazione dei diritti di difesa o altri principi di ordine pubblico, può produrre ogni documento che ritenga rilevante e quindi anche copie autentiche degli atti canonici.

La contrarietà all’ordine pubblico della sentenza ecclesiastica è rilevabile d’ufficio e non è previsto il riesame del merito della concreta vicenda matrimoniale nè può ripetersi sotto forma di controllo del fatto.
Costituisce contrarietà all’ordine pubblico italiano la lesione del principio della buona fede e dell’affidamento incolpevole come in materia di riserva mentale per esclusione di uno dei bona matrimonii non manifestata all’altro coniuge: la Cassazione è costante nel rifiutare la delibazione quando tale esclusione unilaterale o l’apposizione di una condizione alla validità del vincolo non siano state manifestate all’altro coniuge, anche ove siano state estrinsecate a terzi.

La sentenza può essere invece dichiarata esecutiva se l’esclusione dei bona matrimonii:
a) sia stata manifestata all’altro coniuge,
b) o questi l’abbia in concreto conosciuta,
c) anche de relato,
d) tanto se costui si sia limitato a prenderne atto,
e) quanto se abbia consentito positivamente a tale difformità tra volontà e dichiarazione,
f) a prescindere dall’esternazione anche delle conseguenze di quella esclusione sulla validità del vincolo,restando irrilevante l’apprezzamento da parte dell’altro coniuge delle conseguenze medesime.

Tuttavia anche la riserva mentale non manifestata permette la delibazione qualora essa sia stata esternata con elementi obbiettivi rivelatori tali da non essere percepiti dall’altro coniuge solo per sua grave negligenza da valutarsi in concreto.
Ove la sentenza ecclesiastica abbia inequivocabilmente accertato la sussistenza o l’insussistenza dell’indicata manifestazione all’altro coniuge, il giudice della delibazione non può riesaminare i fatti né pervenire a un convincimento diverso da quello del giudice ecclesiastico.
È comunque ammessa la delibazione chiesta dal coniuge in buona fede o quando questi aderisca alla richiesta dell’altro.
Può essere delibata la sentenza che pronuncia la nullità del matrimonio per c.d. metus reverentialis di uno dei coniugi nei confronti del genitore, ovvero nel caso di vis et metus mulieri concussi, anche ove la coazione psichica provenisse da terzi e non fosse conosciuta dall’altro coniuge.

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Art. 129 c.c. – Diritti dei coniugi in buona fede
Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l’obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell’altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l’articolo 155.

Art. 129bis c.c. – Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo
Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio [117, 122] è tenuto a corrispondere all’altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto [156]. L’indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati [433].
Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l’indennità prevista nel comma precedente.
In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell’indennità.

77 Comments
  • Antonella
    Posted at 11:37h, 27 settembre Rispondi

    Buongiorno, il mio ex ha presentato richiesta di nullità al tribunale ecclesiastico, non gli è stata concessa, vorrei sapere, essendomi io difesa con il mio avvocato rotale, il tribunale mi ha chiesto all’inizio della causa 264,5 euro , che ho pagato con assegno e non ha incassato. Ora al ritiro della sentenza chiede altri 250, euro a entrambi e 4000 euro da dividere per le spese della causa. Secondo lei, non solo mi sono dovuta difendere a caro prezzo per non avere questa nullità in quanto campata in aria, ora debbo pagare ancora alla chiesa.? Martedì prossimo debbo ritirare la sentenza è il mio avvocato mi consiglia di pagare solo i 250,00 euro e finire lì. In attesa di risposta invio cordiali saluti.

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 18:26h, 28 settembre Rispondi

      Buonasera Antonella,
      sono certo che il suo avvocato rotale che ha assunto il mandato per difenderla nel giudizio di annullamento saprà darle compiuta risposta alla sua domanda.

  • Miss
    Posted at 19:56h, 26 febbraio Rispondi

    Buonasera avvocato, volevo chiederle una info. Ho richiesto l annullamento del matrimonio in contumacia e la chiesa ha accettato le mie motivazioni dichiarandolo nullo.mi chiedevo se gli effetti di nullità valessero anche per l ex coniuge che non ha partecipato. Grazie

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 12:07h, 27 febbraio Rispondi

      Buongiorno signora,
      il matrimonio religioso, come certamente saprà, è un sacramento che unisce l’uomo e la donna indissolubilmente. Pertanto, quando il Tribunale Ecclesiastico competente al termine del processo, con sentenza, dichiara la nullità del vincolo ne riconosce l’inesistenza fin dal giorno della sua celebrazione. Tale dichiarazione di nullità produce effetti per entrambi i coniugi.

  • cinzia Roberta De Paolis
    Posted at 15:08h, 30 aprile Rispondi

    Salve vorrei chiede una informazione. Perchè in un annullamento di matrimonio stabilito dalla Sacra Rota e voluto dalla moglie ed accettato dal tribunale diocesano con la causa di ” rato e non consumato”, la moglie non puo’ passare a nuove nozze senza il permesso del tribunale ecclesiastico. Come mai lui si e lei no? Sarei felice avere una risposta. Grazie Cinzia

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 12:01h, 03 maggio Rispondi

      Buongiorno Cinzia,
      per poterle dare una risposta compiuta dovrei leggere la sentenza. Certamente, però, il legale che ha assistito la signora saprà senza dubbio rispondere.

  • Bruno
    Posted at 14:24h, 22 aprile Rispondi

    Buongiorno volevo sapere gentilmente ho ottenuto l annullamento del matrimonio e la delibazione quando mi sono separato con la consensuale e stato stabilito un mantenimento alla mia ex moglie di euro 150 lo devo continuare a corrispondere?

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 11:52h, 23 aprile Rispondi

      Buongiorno Bruno,
      se non è intervenuto un provvedimento che ha modificato quanto stabilito dal Tribunale in sede di separazione (mantenimento a sua moglie), è ancora obbligato a corrisponderlo.

  • Arianna Lorusso
    Posted at 19:07h, 03 aprile Rispondi

    Buonasera Avvocato. Vorrei porre una domanda. Il mio ragazzo ha ricevuto l’annullamento del matrimonio e giudizialmenteei e l’ex moglie si sono accordati già in modo concordatario per la somma del mantenimento del figlio. Per lei nessun mantenimento in quanto il giudice glielo ha negato. Vorrei chiedere dal momento che lui ha ottenuto l’annullamento possiamo sposarci in chiesa? E in cosa consiste la delibazione e a chi si può chiedere? Se non si ottiene è possibile sposarsi e cosa legherebbe ancora i due per lo Stato italiano?

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 12:57h, 23 aprile Rispondi

      Buongiorno Arianna,
      dopo aver ottenuto l’annullamento del matrimonio, per poter celebrare nuove nozze religiose è necessario il nulla osta del parroco. Di solito, se non è intervenuto il divorzio (e non la separazione, che “lega” ancora i coniugi), i parroci non lo concedono, proprio perché sono ancora vivi gli effetti civili del matrimonio civile che cessano, appunto, soltanto con il divorzio.

  • Stefano
    Posted at 00:10h, 15 novembre Rispondi

    Buongiorno Avvocato,
    nel primo grado di giudizio per la causa di nullità matrimoniale è stata emessa una sentenza “negativa”. Sono ricorso in appello e questa volta la sentenza è stata “affermativa”. Il problema è che in pratica mi è stata attribuita la “responsabilità” di questa affermativa. Le chiedo, posto che sto già versando l’assegno divorzile, se esiste la possibilità che la mia controparte possa richiedere una qualche forma di risarcimento.
    Cordiali saluti

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 12:59h, 23 aprile Rispondi

      Buongiorno Stefano,
      non posso risponderle per l’esiguità delle info che ha scritto. Ritengo, senza tema di smentita, che il collega che la assiste possa e sappia risponderle. Chieda a lui.

  • Aldo
    Posted at 12:48h, 18 ottobre Rispondi

    Salve Avvocato,
    La mia compagna a maggio 2017 ha ottenuto il divorzio civile a 8 anni dalla separazione. A febbraio 2016 ha iniziato la procedura di annullamento religioso con il nuovo ordinamento voluto sa Papa Francesco, Noi abbiamo organizzato il nostro matrimonio religioso per luglio 2018, a detta dell’avvocato rotale ci stavamo benissimo con i tempi. Ora, invece, siamo arrivati ad oggi dove ci dice che la sentenza sarà fissata per gennaio/febbraio 2018. La mia domanda è se a febbraio avrà la sentenza di nullità da parte del tribunale ecclesiastico quanto tempo deve aspettare per poter risposarsi in chiesa? Ci stiamo con i tempi per luglio 2018? Nessuno riesce a darmi una risposta chiara. Grazie almeno saprò se dovrò disdire la chiesa e fare solo quello civile. Grazie ancora.

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 17:06h, 18 ottobre Rispondi

      Buonasera Aldo,
      dire che a febbraio sarà fissato il giorno in cui il Collegio si riunirà per decidere la causa, non vuol dire che la sentenza sarà pubblicata quello stesso giorno.
      Tra la fissazione della data di sentenza e la pubblicazione della stessa usualmente passa un tempo indefinito che dipende da molti fattori tra i quali il carico di lavoro del Giudice Ponente, cioè colui che si occuperà di scrivere la sentenza per poi depositarla in Cancelleria affinché venga in seguito pubblicata e notificata alle parti del giudizio.
      Se continuiamo ad ipotizzare febbraio quale giorno di fissazione della sentenza e un tempo medio di pubblicazione delle sentenze da parte dei Tribunale ecclesiastici (circa tre mesi) per la pubblicazione, lei a luglio riuscirebbe a celebrare il matrimonio.
      Farei però tutte le considerazioni del caso considerato che, al di là del merito della causa, non vi è certezza né della data di fissazione della sentenza né della sua pubblicazione.

  • Antonio
    Posted at 00:14h, 21 luglio Rispondi

    Buongiorno,
    Ho avuto nullita religiosa e richiesta delibazione comgiunta sentenza in Cda Venezia, che ha emesso sentenza a dicembre 2016. Dopo quanto tempo c’è la trascrizione civile? Sono già passati i 6 mesi per il passaggio in giudicato ma ancora in comune non è arrivato nulla. Cosa mi consiglia di fare? Ho fissato il matrimonio per marzo 2018 e non vorrei che in Comun ci siano problemi.
    Grazie

  • Immacolata Fiscini
    Posted at 19:32h, 23 marzo Rispondi

    Avvocato buonasera.
    in presenza di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello che ha delibato la sentenza del Tribunale Ecclesiatico che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario, sino a quando deve essere corrisposto l’assegno di mantenimento disposto in sede di comparizione dei coniugi nel pendente giudizio di separazione giudiziale?i

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 09:25h, 24 marzo Rispondi

      Buongiorno Immacolata,
      la sentenza della Corte di Appello oltre a delibare la sentenza del Tribunale Ecclesiastico dovrebbe prevedere, se oggetto di esplicita domanda formulata in atti dal legale che ha seguito la causa, anche statuizioni di ordine economico.

  • Vito Siani
    Posted at 14:50h, 03 marzo Rispondi

    Buongiorno Avvocato, ho ricevuto una lettera di conclusione in causa da parte del Tribunale ecclesiastico. Premetto che circa 19 anni fa richiesti io l’annullamento del matrimonio ma ebbi risposta negativa. Nel frattempo ho divorziato e mi sono risposato civilmente da ormai 13 anni. Di questo nuovo procedimento non so nulla e non ho mai firmato nulla e tantomeno ho intenzione di riprendere tutto daccapo. Posso far finta di nulla e lasciare andare la cosa? Cosa potrebbe accadere? Grazie

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 09:18h, 24 marzo Rispondi

      Buongiorno Vito,
      se non ha intenzione di occuparsi del procedimento volto a stabilire la validità o meno del suo matrimonio non è obbligato a farlo e può anche “lasciare andare la cosa”. Alla fine del processo il Tribunale Ecclesiastico, anche in sua contumacia, emetterà una sentenza che dichiarerà se il suo matrimonio fu celebrato validamente o se non sorse con i giusti requisiti e in tal caso lo dichiarerà nullo.

  • Davide Fasano
    Posted at 19:54h, 03 febbraio Rispondi

    Buonasera Avvocato ,
    il 25 ottobre 2016 è stata fatta l’udienza per la delibazione congiunta , l’avvocato mi aveva detto che più o meno per la fine di gennaio ci sarebbe stata la trascrizione all’ufficio di stato civile , ma ancora ad oggi così non è stato , prendendo per buone le sue parole ho fissato il matrimonio per il 29 aprile 2017 , volevo sapere se c’è un modo per accelerare i tempi , grazie anticipatamente per il tempo dedicatomi .

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 23:40h, 23 febbraio Rispondi

      Buonasera Davide,
      mi spiace ma non conosco modi per accelerare i tempi per avere lo stato civile libero e poter così celebrare nuove nozze.

  • Mario
    Posted at 09:19h, 20 dicembre Rispondi

    Buongiorno Avvocato,
    in caso di matrimonio perdurante da 20 anni con un adozione internazionale compiuta nel 2010 , è concedibile la delibazione o il periodo è troppo lungo ? E ove la richiesta di dichiarazione di nullità ecclesiastica venisse intrapresa da entrambi i coniugi , questo la renderebbe nuovamente delibabile ? Grazie

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 23:52h, 23 febbraio Rispondi

      Buonasera,
      la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 17 luglio 2014, n. 16379, ha affermato che non può essere dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza definitiva di nullità di matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per contrarietà all’ordine pubblico interno italiano qualora la convivenza coniugale si sia protratta per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario.
      Dal punto di vista processuale la relativa eccezione – specifica la sentenza – deve essere sollevata dalla parte nel giudizio di delibazione a pena di decadenza.
      Convivenze coniugali più lunghe (e la sua è durata 20 anni) difficilmente, quindi, troverebbero il favore della Corte di Appello investita della questione circa la delibabilità della pronuncia dichiarativa della nullità matrimoniale.

  • Pino
    Posted at 18:02h, 01 luglio Rispondi

    Salve avvocato,
    Ho appena notificato la sentenza di delibazione congiunta al procuratore. In tribunale mi hanno detto che devono passare 60 giorni per concludere tutto, avendo fatto la domanda oggi riesco ad avere la delibazione entro fine settembre per contrarre nuove nozze civili?

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 15:20h, 22 luglio Rispondi

      Buongiorno Pino,
      non conoscendo il carico di lavoro della sezione, non saprei proprio che dirle, mi spiace.
      Il suo civilista cosa le ha detto?

  • Giovanna
    Posted at 16:50h, 30 maggio Rispondi

    Gentile avvocato, sono già divorziata ad ho ricevuto la notifica del decreto di annullamento. Non ci sono figli né obblighi economici. Volendo risposarmi conatrimonio concordatario cosa devo fare?

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 12:29h, 08 giugno Rispondi

      Buongiorno Giovanna,
      dopo aver verificato
      1) che la sentenza di divorzio sia stata trasmessa all’Ufficiale di Stato Civile per l’annotazione nel Registro dello Stato Civile del luogo in cui fu trascritto il matrimonio e conseguentemente quindi avere il certificato “contestuale” (comprendente la residenza la cittadinanza e, appunto, lo stato libero) e
      2) che la dichiarazione di nullità del suo matrimonio sia stata annotata nel libro matrimoni della Parrocchia dove lo sposo che ha ottenuto l’annullamento è stato battezzato, spetterà al Parroco dietro specifica richiesta degli sposi istruire una normale pratica matrimoniale.

  • Luca
    Posted at 16:37h, 20 maggio Rispondi

    Salve avvocato,ho ottenuto l’annullamento del matrimonio religioso,ho chiesto la delibazione(in modo consensuale)per il matrimonio civile,mi hanno fatto l’udienza l’30 marzo 2016,mi hanno notificato la sentenza l’11 Maggio 2016,dichiarando il matrimonio nullo e ordinando al ufficiale dello stato civile del comune dove mi ero sposato di trascrivere la presente sentenza è quella ecclesiastica a margine dell’atto di matrimonio,volendo risposarmi in comune mi hanno detto che devo aspettare 60giorni dopo la sentenza perché il tribunale deve inviare a loro la comunicazione ufficiale e per legge si deve attendere 60 giorni prima che la sentenza sia esecutiva! È vero?

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 16:11h, 23 maggio Rispondi

      Buongiorno Luca,
      suppongo che per la delibazione sia stato assistito da un avvocato che sono certo le saprà dare tutti i chiarimenti che gli richiederà.

      Ad ogni buon conto, secondo l’art. 325 c.p.c. «il termine per proporre l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo di cui all’articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l’opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta».
      I termini suddetti, a parte alcune eccezioni previste dall’art. 326 c.p.c., sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza.

  • Sergio
    Posted at 15:24h, 19 maggio Rispondi

    Buongiorno.
    Sono in attesa del decreto di esecutività della sentenza di nullità matrimoniale ecclesiastica, per poter poi sciogliere il vincolo matrimoniale anche civilmente e poter contrarre nuove nozze concordatarie, posso procedere con il divorzio breve ed evitare cosi’ di avviare un procedimento di Delibazione lungo e costoso?

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 09:43h, 20 maggio Rispondi

      Buongiorno Sergio,
      per far cessare gli effetti civili del suo matrimonio certamente può optare per il divorzio oppure per la delibazione della sentenza di nullità del suo matrimonio emessa dal Tribunale Ecclesiastico.

  • daniel
    Posted at 11:41h, 12 maggio Rispondi

    Salve. Sono quasi due anni che ho ottenuto l’annullamento della Sacra Rota. Come posso farlo valere a livello civile? Qual è la procedura? Tempo fa chiamai la segreteria della Sacra Rota e mi dissero di andare da loro per compilare un modulo e che avrebbero provveduto loro a fare il tutto con un costo di circa 200 euro quali spese legali.

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 12:14h, 12 maggio Rispondi

      Buongiorno,
      purtroppo le poche informazioni contenute nella sua richiesta non permettono una risposta esauriente. Se vuole può contattarmi telefonicamente.
      È poi andato alla Rota?

  • marco
    Posted at 22:57h, 07 maggio Rispondi

    Salve ho ottenuto l annullamento e sapendo che potevo celebrare il matrimonio solo religioso in attesa della delibazione inizio o preparativi del matrimonio e mi reco dal vescovo per l autorizzazione ma mi nega il permesso per sposarmi dicendo che devo aspettare la delibazione. Può negarlo ? ?? Grazie saluti

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 09:22h, 09 maggio Rispondi

      Buongiorno Marco,
      l’Ordinario per ragioni di opportunità, ed è prassi consolidata, nega il nulla osta al matrimonio religioso quando nel civile non sono ancora cessati gli effetti del matrimonio. Lei dice di essere in attesa della delibazione, quindi si potrebbe desumere che gli effetti civili del suo matrimonio non sono ancora cessati: il suo status civile non è ad oggi “libero”.
      Per evitare che anche solo formalmente lei sia bigamo (ancora civilmente coniugato con una persona e risposato religiosamente con un’altra), è corretto il modus operandi del suo Vescovo che al momento non ha concesso il nulla osta alle nozze.

  • antonio
    Posted at 16:19h, 20 gennaio Rispondi

    buongiorno,
    la sentenza di appello è stato appena pulblicata. Adesso richiedo l’exequatur al tribunale di appello di Milano (can 1095 2 e 3 della convenuta). Quanto tempo ci vuole indicativamente (CDA venezia)?
    Per istruire la delibazione poi quanto tempo passa indicativamente? nell’arco di un anno potrei già fissare una data di un matrimonio concordatario.
    grazie anticipatamente

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 16:26h, 20 aprile Rispondi

      Buongiorno,
      poter dire qualcosa sui tempi di emissione di una sentenza è molto arduo.
      Di certo potrebbero passare più di 12 mesi.
      Il problema, oggi, è che le Corti di Appello delibano difficilmente le sentenze ecclesiastiche.

  • Alessandro
    Posted at 17:47h, 12 dicembre Rispondi

    Salve… Avvocato,gentilmente,potrebbe dirmi la differenza di tempi per la delibazione,tra una congiunta e una dove uno vuole opporre resistenza.Grazie

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 15:01h, 15 gennaio Rispondi

      Buongiorno Alessandro,
      quella congiunta potrebbe esaurirsi in sei mesi circa. In caso, invcece, di giudiziale i tempi si dilatano arrivando anche a 24 mesi.
      Come al solito però tali tempistiche variano da una Corte di Appello ad un’altra.

  • Andrea
    Posted at 22:25h, 02 settembre Rispondi

    Buonasera.Da circa un anno ho ottenuto l’annullamento del matrimonio dal Tribunale di Torino, con decreto già notificato. Volevo sapere se dal momento che il matrimonio è annullato devo corrispondere ugualmente l’assegno di mantenimento all’ex coniuge, concordato in fase di separazione civile. Oppure dovrei solamente procedere a delibazione?

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 10:43h, 27 ottobre Rispondi

      Buongiorno Andrea,
      la sentenza che dichiara nullo il matrimonio non incide in nessun altro ambito, quindi nemmeno in quello relativo alle questioni economiche tra i coniugi.
      Pertanto dovrà continuare a versare l’assegno di mantenimento a sua moglie fino a che una nuova pronuncia di un Tribunale civile o della Corte di Appello non disponga diversamente.

  • Claudio
    Posted at 16:51h, 27 luglio Rispondi

    Cosa è necessario per contrarre Nuovo matrimonio religioso dopo annullamento in appello della sacra Rota e divorzio??
    Il municipio mi impone la delibazione !!
    Quale è la giusta procedura per il nuovo matrimonio??
    Claudio

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 10:40h, 27 ottobre Rispondi

      Buongiorno Claudio,
      se lei ha ottenuto l’annullamento del suo matrimonio con una doppia sentenza conforme può sposarsi in Chiesa.
      Se poi lei ha ottenuto anche il divorzio e la sentenza è passata in giudicato può tranquillamente sposarsi in Comune.
      Perchè il suo Municipio le imporrebbe la delibazione? Come le hanno giustificato tale richiesta?

  • Mario
    Posted at 15:36h, 03 luglio Rispondi

    salve Avvocato e grazie per il suo tempo. Le chiedo un’informazione. Dopo la separazione consensuale tra me e mia moglie, mi sono rivolto ad un Avv Rotale per la nullità’ matrimoniale. Gli ho conferito l’incarico. Lui ha voluto parlare con la mia ex che è’ risultata favorevole al procedimento. Quando l’avv. mi ha chiamato per dirmi che era pronto il libello o qualcosa del genere da presentare, ho scoperto che lui è’ l’avvocato totale di tutti e due…. dato che pago io il ricorso alla Rota, e che mi sono separato proprio a causa dei comportamenti meschini di lei, io gli ho chiesto espressamente di essere il mio è non di tutti e due legale….. lui ha risposto che in questo modo la strada è’ facilitata ma io non sono d’accordo su questo….. quando poi esporrò’ le motivazioni pesanti che mi hanno fatto propendere per la Rota, chi difenderà’ lui? Me o tutti e due? È’ meglio se insisto che sia il mio avvocato e che la mia ex se ne prenda uno d’ufficio? Non vorrei vada tutto alle ortiche….
    Io ho certificazione medica Sim da prima del matrimonio che attesta la depressione di lei, ma non posso presentarla con v
    Cosa ne pensa? Un complotto alle mie spalle?
    Grazie ancora, buon lavoro

    Mario

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 10:36h, 27 ottobre Rispondi

      Buongiorno Mario,
      se lei ha conferito il Mandato Procuratorio al suo legale, stia pur certo che è il suo avvocato e non quello di sua moglie.
      Nel processo di nullità matrimoniale non è possibile che le parti rilascino congiuntamente il Mandato ad un solo legale, così come, ad esempio, può avvenire in caso di separazione legale consensuale.
      Non credo si possa parlare di “complotto alle sue spalle” ma non conoscendo le ragioni di opportunità che hanno spinto il Collega ad interpellare sua moglie non so dirle altro.
      Di certo, a meno che non vi siano specifiche ragioni ostative, è buona pratica prima di introdurre il Libello ascoltare cosa l’altra parte ha da aggiungere a quanto rappresentato dal proprio assistito. Ciò al fine della comune ricerca della Verità.

  • Antonella
    Posted at 15:31h, 29 giugno Rispondi

    salve avvocato,
    desideravo chiederle se è necessaria la delibazione nel caso in cui si abbia già una doppia pronuncia conforme relativamente a l trib. eccl. e si abbia anche già una sentenza di divorzio. Visto che sussistono già, così, le condizioni per poter celebrare un nuovo matrimonio in chiesa, mi chiedevo se e a cosa sia necessaria la delibazione da parte della corte d’appello.
    Grazie

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 10:26h, 27 ottobre Rispondi

      Buongiorno Antonella,
      avendo ottenuto dal Tribunbale Ecclesiastico la doppia sentenza conforme che dichiara la nullità del suo matrimonio ed essendo già cessati gli effetti civili del matrimonio con la sentenza di divorzio, potrebbe non essere necessaria la richiesta di delibazione potendo già essere celebrate nuove nozze.
      Tra l’altro, il Giudice della Corte di Appello nemmeno potrebbe statuire su eventuali pronunce accessorie già sentenziate del giudice del divorzio.

  • Martina
    Posted at 20:46h, 22 giugno Rispondi

    Buonasera Avvocato,
    in caso di ricorso congiunto di delibazione, la presenza delle parti in udienza e’ necessaria? Puo’ il mio ex non presentarsi o entrambi non essere presenti?
    Grazie,
    Martina

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 10:22h, 27 ottobre Rispondi

      Buongiorno Martina,
      no, non è necessaria la presenza delle parti in udienza.

  • giuseppe
    Posted at 16:59h, 13 maggio Rispondi

    Buonasera.Da qualche settimana ho ottenuto la nullità del matrimonio , dal Tribunale Ecclesiastico regionale, e tre anni fa circa dal tribunale civile il divorzio. La mia domanda:
    La deliberazione va fatta?
    Il bene immobile da me acquistato in costanza di matrimonio, torna nella mia totale proprietà e disponibilità?
    Grazie, cordiali saluti.

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 18:48h, 15 maggio Rispondi

      Buonasera Giuseppe,
      gli effetti civili del suo matrimonio sono cessati con la sentenza di divorzio. Quali motivazioni la spingerebbero oggi ad introdurre il procedimento di delibazione?
      Riguardo al bene immobile, occorrerebbe capire se è stato assegnato a sua moglie, se è di sua proprietà, se di proprietà di entrambi. Non è possibile risponderle sulla base delle poche indicazioni che mi ha dato.
      Per il rispetto della sua privacy, se vuole può contattarmi via mail.

  • Conni
    Posted at 20:35h, 06 maggio Rispondi

    Gent.mo avv. Nell’ anno 2011 si conclude il mio giudizio di annullamento con la notifica del decreto di conferma. Non ho mai ricevuto la sentenza di delibazione che soper certo esistere in quanto nel 2013 il mio ex ha contratto nuovo matrimonio civile e religioso. Questa mattina richiedo al mio comune certificato di stati civile libero e trovo scritto divorziata! Mai intrapresa causa d divorzio! Ora ho chiesto estratto per riassunto degli atti di matrimonio al comune (diverso da quello di residenza) dove furono celebrate le nozze. COsa devo fare per aggiustare le cose? Grazie!

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 18:40h, 15 maggio Rispondi

      Buonasera Consuelo,
      è molto strano che non abbia mai ricevuto l’atto di citazione con il quale, quando i coniugi sono in disaccordo tra loro in merito alla volontà di procedere alla delibazione della sentenza, comincia il procedimento contenzioso. Tenderei ad escludere che possa essersi verificata una eventualità simile. Se vuole può inviarmi via mail il certificato di stato civile libero che ha ritirato al Comune, in modo che io provi a farmi un’idea più precisa su cosa possa essere accaduto.

  • Pasquale
    Posted at 21:38h, 10 aprile Rispondi

    Buonasera Avv.
    ho avviato, ed ottenuto nel 2009, la doppia sentenza rotale per l’annullamento del matrimonio. Il motivo citato nella sentenza di annullamento è “condizione de futuro apposta dall’uomo, attore (can. 1102 § 1, C.I.C.)”. In breve avevo posto la condizione che se la mia futura moglie non mi avesse raggiunto nel mio luogo di lavoro, non mi sarei mai sposato. Nel 2015 non io ma la mia ex moglie chiede la delibazione presso la CdA. Le volevo chiedere quanto segue: 1) può la mia ex moglie chiedere la delibazione della sentenza ecclesiastica che io ho avviato?; 2) in base alla Sua esperienza e conoscenza, può la motivazione “condizione de futuro apposta dall’uomo, attore (can. 1102 § 1, C.I.C.)” essere motivo di rigetto della delibazione? Grazie. Cordiali saluti

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 18:31h, 15 maggio Rispondi

      Buonasera Pasquale,
      rispondo alle sue domande.

      1) Il procedimento di delibazione può essere iniziato da uno dei due coniugi: con atto di citazione se le parti sono in disaccordo tra loro in merito alla volontà di procedere alla delibazione della sentenza ed il procedimento assumerà la forma contenziosa; con ricorso qualora, invece, entrambe le parti richiedano congiuntamente l’esecutività della sentenza ecclesiastica ed il giudizio si svolgerà con rito camerale.

      2) Per quanto riguarda la possibile delibazione di una sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio per condizione de futuro apposta, il giudice civile in sede di delibazione deve verificare che il coniuge che intendeva subordinare a condizione il matrimonio abbia fatto partecipe l’altro coniuge di tale sua volontà in modo espresso, o, quanto meno, con fatti concludenti dai quali era univocamente desumibile, con l’ordinaria diligenza, tale volontà. E’ bene ribadire, come già evidenziato in altre risposte, che durante il giudizio di delibazione non vi è alcuna integrazione di attività istruttoria: il giudice della delibazione potrà solo fare riferimento alle sentenze ecclesiastiche ed agli atti del processo canonico eventualmente prodotti.

  • Flavia
    Posted at 23:12h, 12 marzo Rispondi

    Gent.mo Avv.to
    quanto tempo deve passare da una senteza di delibazione della corte d’appello, notificata dalla stessa alla controparte in data 09/12/2014 e comunicata all’ufficiale di stato civile del mio paese e trascritta come esecutiva in data 23/02/2015 per poter contrarre nuove nozze? Grazie

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 10:59h, 13 marzo Rispondi

      Buongiorno Flavia,
      il mio consiglio è quello di richiedere un estratto per riassunto dell’atto di matrimonio dove, in base a quento mi dice, già potrebbe essere stata annotata la cessazione degli effetti civili. Se così fosse, ben potrebbe già celebrare nuove nozze.

  • DANIELE
    Posted at 15:00h, 14 gennaio Rispondi

    Gen.mo Avv.
    Desideravo chiederLe se la domanda di delibazione alla CdA per il riconoscomento in Italia della sentenza di nullità emessa dal Tribunale Ecclesiastico può essere avanzata dallo stesso avvocato rotale.
    Inoltre, lo scorso mese di luglio 2014, una sentenza della Cassazione a sezioni riunite ha rigettato la richiesta di delibazione di un cittadino. La corte ha stabilito che i matrimoni durati più di tre anni non sono oggetto di delibazione.
    Io sono separato e gli aspetti patrimoniali sono stati sistemati con la separazione. Non ho figli e il matrimonio è durato quattro anni. Può essere accolta la mia domanda di delibazione?Grazie e buon lavoro

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 10:50h, 05 marzo Rispondi

      Buongiorno Daniele,
      Rispondo affermativamente alla sua domanda: il ricorso o la citazione per la richiesta di delibazione alla Corte di Appello può essere presentata anche dall’Avvocato Rotale, purchè sia iscritto all’Albo degli Avvocati. Potrebbe anche accadere che l’Avvocato Rotale non abbia mai conseguito il titolo di avvocato e quindi non possa esercitare nei Tribunali della Repubblica.
      In merito alla problematica dei matrimoni durati più di tre anni, come il suo, riprendo quanto già detto ad un altro utente: visto che l’eccezione d’inefficacia deve essere sollevata a pena di decadenza dalla parte nel giudizio di delibazione, non potendo essere rilevata d’ufficio né dal P.M. né dal giudice, in caso di presentazione congiunta del ricorso per la delibazione, nessuno potrebbe rilevare la lunga durata delle nozze quale condizione, a mente della sentenza di Cassazione n. 16379/2014, ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità.

  • dom
    Posted at 21:12h, 02 novembre Rispondi

    Se si ottiene annullamento per malattia mentale che ho nascosto a mia moglie…posso risposarmi in chiesa??

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 06:58h, 21 novembre Rispondi

      Buongiorno,
      mi spiace ma non ho sufficienti elementi per poterLe dare una risposta esaustiva.

  • angela
    Posted at 15:34h, 18 settembre Rispondi

    salve, vorrei sapere se il marito che ha ottenuto l’annullamento del matrimonio puo chiedere la variazione dell’assegno divorzile. grazie.

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 23:33h, 18 settembre Rispondi

      Buonasera,
      per rendere efficaci ed esecutive in Italia le due sentenze dichiarative della nullità del matrimonio occorre iniziare un giudizio c.d. di delibazione presso la Corte di Appello del luogo ove è avvenuto il matrimonio.
      In quel giudizio, eventualmente e ricorrendone i presupposti, il giudice ben potrebbe prevedere una diversa disciplina temporale dell’assegno di mantenimento.

  • lucio
    Posted at 18:11h, 22 agosto Rispondi

    ho avuto la sentenza di nullita’ da parte del triibunale ecclesiastico di prima istanza presso il Vicariato di Roma e cofermata dalla Rota Romana. Ho ricevuto anche il decreto di esecutivita’ per procedere alla delibazione: Di recente la Cassazione si è espressa in modo molto restrittivo nei confronti di coloro che hanno visto riconosciuto valide le motivazioni che hanno portato alla nullita’ del matrimonio concordatario appalesando tra le motivazioni ostative quelle ” di ordine pubblico” negando quindi la delibazione per cause di nullita’ stabilite dai tribunali ecclesiastici per matrimoni di durata superiore ai tre anni. Durante le procedure sono stato oggetto addirittura di tre perizie ( una mia, una del Tribunale di prima istanza ed una richiesta dalla controparte e nominata dal Tribunale di prima istanza). Considerato che il mio rapporto matrimoniale è durato 28 anni ma iniziato malissimo (la controparte alla vigilia del matrimonio non desiderava più sposarsi – volonta’ espressa davanti a due sue amiche non chiamate peraltro da lei a testimoniare) e con un escursus vitae di lotte continue, atti formali e sostanziali compiuti a mio danno sia di natura economica che patrimoniale, nonchè, per ultimo, laccaciata fuori di casa con denuncia a mio carico subita ed archiviata per insussistenza di prove, desidero ricevere cortesemente da Lei consigli pratici di chiarimento per procedere eventualmente, qualora ce ne fosse la possibilita’, alla delibazione per gli effetti civili della sentenza di nullita’ emessa dai Tribunali ecclesiastici. Grazie . Lucio

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 18:24h, 17 settembre Rispondi

      Buonasera Lucio,
      troverà in questo articolo, in risposta ad un utente, un mio commento parziale alla nota pronuncia della Suprema Corte datata 17 luglio 2014.
      Essendo trascorso pochissimo tempo e non avendo al momento alcuna notizia di decisioni che si sono conformate a quella, non è possibile dare alcun tipo di chiarimento in merito a come le Corti di Appello tratteranno casi analoghi a quello deciso dalla Corte di Cassazione.
      La sentenza della Corte però desta non poche perplessità che, se ben argomentate, ben potrebbero essere fatte valere e sostenute giuridicamente a sostegno del suo eventuale futuro giudizio per la delibazione della sentenza ecclesiastica.

  • lucia
    Posted at 08:36h, 22 maggio Rispondi

    Buongiorno
    Vorrei sapere, cortesemente, se, dal punto di vista dello Stato Civile dei due ex coniugi, la decorrenza della variazione sia dalla data della Sentenza della Corte d’Appello, o dalla data della Sentenza del Tribunale Ecclesiastico.
    Grazie

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 17:18h, 17 settembre Rispondi

      Buongiorno,
      la pubblicazione della definitiva sentenza civile fa decorrere, dalla data di deposito della stessa, ogni effetto giuridico nell’ordinamento italiano.
      La pubblicazione della sentenza ecclesiastica di appello (o eventualmente quella di terzo grado) da parte del Tribunale Ecclesiastico, è immediatamente esecutiva producendo effetti in ambito religioso. Spetta, quindi, a questo Tribunale comunicare la pronuncia all’Ordinario del luogo ove i coniugi si sono sposati, affinché l’annoti nei registri matrimoniali.

  • Fiorella
    Posted at 14:19h, 02 aprile Rispondi

    Salve,
    nel caso di sentenza di nullità del matrimonio del Tribunale ecclesiastico non delibata, lo status di erede sussiste a favore del coniuge superstite? E’ possibile avviare il procedimento di delibazione da parte degli eredi del coniuge deceduto?
    Grazie

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 17:12h, 14 maggio Rispondi

      Buongiorno Fiorella,
      secondo giurisprudenza maggioritaria, ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, nelle persone di Bettino Craxi e del Card. Agostino Casaroli, deve escludersi la legittimazione degli eredi del coniuge a richiedere alla competente Corte di Appello la delibazione della sentenza ecclesiastica con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio religioso da quest’ultimo celebrato.
      Tale esclusione opera anche nell’ipotesi in cui gli eredi hanno proseguito l’azione di nullità innanzi il giudice ecclesiastico, ottenendo la relativa pronuncia.
      Qualora la domanda venisse comunque proposta si violerebbe il principio del contraddittorio determinandosi la nullità radicale e insanabile del procedimento e quindi l’inesistenza della sentenza per mancata instaurazione del rapporto processuale.
      Il vizio di inesistenza dell’eventuale provvedimento che accogliesse la domanda di delibazione nei confronti di un soggetto defunto può essere dedotto:
      1. da chiunque vi abbia un valido interesse;
      2. in ogni tempo e
      3. senza alcuna limitazione di forme (anche con un’apposita “actio nullitaits”).

  • francesca
    Posted at 08:57h, 02 marzo Rispondi

    Buongiorno, ho ottenuto l’annullamento del mio matrimonio per mancanza da parte mia di indissolubilita’ del vincolo. Mio marito non ha partecipato alla causa perché non interessato quindi non ha potuto dichiarare di esserne al corrente ma dallo svolgersi dei fatti risulta evidente che conducevamo una vita laica entrambi ( vd convivenza prima del matrimonio).
    Ho chiesto a giugno 2013 la delibazione, all’udienza di febbraio di nuovo lui non si è presentato.
    Il giudizio è stato fissato per ottobre 2014 e mi chiedevo: nel caso la corte d’appello mi negasse la delibazione ed io procedessi a divorzio civile, potrei risposarmi in Chiesa?
    Faccio presente che dopo l’annullamento ho chiesto di poter celebrare nuovo matrimonio con rito solo religioso e mi è stato negato.
    Grazie in anticipo
    Cordiali saluti

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 09:56h, 03 marzo Rispondi

      Buongiorno Francesca,
      rispondo alla sua domanda affermativamente.
      La cessazione degli effetti civili, ottenuta con il divorzio oppure con la delibazione, e l’ottenuta dichiarazione di nullità del matrimonio religioso permette di potersi risposare con rito religioso o concordatario.
      Il diniego alla sua richiesta di nulla osta per celebrare matrimonio solo con rito religioso senza aver previamente ottenuto la cessazione degli effetti civili è prassi più o meno seguita.
      A volte, invece, il permesso di contrarre nozze religiose viene concesso.

  • Antonio
    Posted at 00:27h, 19 agosto Rispondi

    Cosa succede se la sentenza di divorzio diviene definitiva prima della deliberazione? Nel caso in cui il processo di divorzio si sia già concluso, la successiva delibazione pone fine ai provvedimenti economici (assegno di mantenimeto) adottati in quella sede?

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 17:44h, 08 gennaio Rispondi

      Buongiorno Antonio,
      la sentenza di divorzio – che ha causa petendi e petitum diversi da quelli della sentenza di nullità del matrimonio – ove nel relativo giudizio non si sia espressamente statuito in ordine alla validità del matrimonio (con il conseguente insorgere delle problematiche poste dalla statuizione contenuta nell’art. 8, comma 2, lett. c dell’Accordo del 18 febbraio 1984), di per sè non impedisce la delibabilità della sentenza dei Tribunali Ecclesiastici che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario (cf. Cass. Civ. 4202/2001).
      Poiché è competenza sostanziale dello Stato italiano la disciplina dei rapporti patrimoniali fra i coniugi derivanti dai conseguiti effetti civili dei matrimoni concordatari, una volta accertato nel giudizio di divorzio, la spettanza a una parte di un assegno divorzile, ove su tale statuizione si sia formato il giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., questo resta intangibile, in forza dell’art. 2909 cod. civ.
      artt. 129 e 129 bis cod. civ., dettando tali articoli una normativa che, in caso di passaggio in giudicato di una sentenza di divorzio prima della delibazione della sentenza ecclesiastica, ai finì della sua applicabilità ne implica il coordinamento con i principi che regolano il giudicato.

  • michele
    Posted at 23:27h, 26 luglio Rispondi

    volevo sapere se, dopo aver ottenuto l’annullamento del matrimonio dalla sacra rota e non avendo richiesto la delibazione alla corte d’Appello, risposandoci regolarmente facendo il rito religioso, si hanno gli stessi diritti di un normale matrimonio?
    Grazie

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 10:07h, 29 luglio Rispondi

      Buongiorno,
      per poter avere il nulla osta al matrimonio religioso, il parroco verifica se sono cessati gli effetti civili del matrimonio precedente riscontrando o la presenza della sentenza di divorzio o l’intervenuta delibazione della competente Corte di Appello.
      Per evitare di sposare religiosamente chi è ancora unito civilmente (la separazione, infatti, non muta lo status di coniuge), dando luogo così ad una sorta di bigamia sui generis usualmente la Chiesa non permette di celebrare matrimonio solo canonico.
      Qualora accadesse, e a volte succede, dal matrimonio solo religioso (che non viene trasmesso dal Parroco all’ufficiale di stato civile per la trascrizione nei registri di stato civile), non sorgono comunque effetti civili.
      Per celebrare un matrimonio solo canonico è, in caso, necessaria l’autorizzazione del Vescovo competente.

  • Sara sassi
    Posted at 22:19h, 10 aprile Rispondi

    È possibile che il tribunale di prima istanza dichiari nullo il matrimonio e addebiti la colpa ad un coniuge, mentre alla sacra rota, senza neanche aver sentito le parti, si abbia una sentenza conforme di nullità, ma con addebito questa volta con addebito all’altro coniuge???? C’è qualcosa che non quadra.
    Grazie

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 15:47h, 12 aprile Rispondi

      Gentilissima Signora,

      quando il Tribunale Ecclesiastico competente emette una sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio non addebita, nella terminologia civilistica, la colpa ad un coniuge o all’altro ma constata e poi dichiara che quel matrimonio non è sorto con i requisiti richiesti dal Legislatore Canonico.
      Il Tribunale della Rota Romana, come ogni altro Tribunale Ecclesiastico, onde evitare di ledere l’esercizio del diritto alla difesa di una parte in causa, non può non informare la parte convenuta dell’inizio del processo. Spetterà poi a questa, eventualmente, prendervi parte.
      Ed il Tribunale di secondo grado, nel suo caso la Rota, ben potrebbe emettere una sentenza che dichiari la nullità del matrimonio per un altro capo di nullità non precedentemente considerato dal Tribunale di prima istanza.
      Qualora ciò si verificasse, non si avrebbero due sentenze conformi (necessarie per definire il giudizio), ma difformi insuscettibili, in un certo senso, di passare in giudicato.
      Occorrerebbe quindi un terzo grado di giudizio al fine di dichiarare la validità o la nullità (e per quale motivo) del matrimonio.

      Quanto sopra, a grandi linee, per rispondere alle sue domande che però sembrano essere mancanti di alcuni passaggi.
      Pertanto, se lo ritiene, può dialogare con il sottoscritto, contattando lo studio ai numeri che trova nella pagina dei contatti.