Avvocatorotale.it | Aspetti civilistici della nullità del matrimonio religioso: rapporti patrimoniali dopo la delibazione ed esecutività della sentenza ecclesiastica
2960
single,single-post,postid-2960,single-format-standard,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,columns-4,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Aspetti civilistici della nullità del matrimonio religioso: rapporti patrimoniali dopo la delibazione ed esecutività della sentenza ecclesiastica

La Corte di Appello in sede di delibazione della sentenza del Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio religioso, ha il potere di disporre in favore del coniuge in buona fede, solo in via provvisoria, una congrua indennità e la corresponsione di alimenti. Ogni decisione definitiva in ordine al diritto del predetto coniuge (quello in buona fede) ad ottenere la congrua indennità e gli alimenti, ed alla determinazione della misura di entrambi, resta riservata al giudice competente secondo le norme processuali generali (Cass. sent. n. 8477 del 1992).
Va da sè che l’indennizzo di cui sopra è a carico del coniuge “imputabile”, cioè di quello che abbia contratto il matrimonio conoscendo (o dovendo conoscere) il vizio che lo inficiava.
Pertanto in caso, ad es., di matrimonio ecclesiastico nullo per amentia, deve negarsi la possibilità di fare ricorso ai criteri sopra indicati (disciplinati normativamente dall’art. 129-bis del cod. civ.) ove si tratti di liquidare un assegno mensile a carico del coniuge per la cui amentia, appunto, sia stata rilevata in sede ecclesiastica la nullità del vincolo (Cass. 140/88).
Vi sono alcune decisioni della Ia sez. civile della Corte di Cassazione in merito alla problematica relativa al rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di annullamento canonico e quello riguardante la cessazione degli effetti civili: la Corte ha affermato che il giudicato di divorzio non è di ostacolo alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio (Sent. 12144/93).
Se il giudizio civile (di divorzio) è ancora pendente ciò impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica. Il giudizio civile viene, invece, paralizzato solo dalla già avvenuta delibazione della sentenza ecclesiastica (Cass. 3345/97).

______________________________________________________________________________
Art. 129bis c.c. – Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo
Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio [117, 122] è tenuto a corrispondere all’altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto [156]. L’indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati [433].
Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l’indennità prevista nel comma precedente.
In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell’indennità.

40 Comments
  • Caterina campanelli
    Posted at 05:13h, 29 maggio Rispondi

    Essendo stata delibata la sentenza di nullita’ del matrimonio in pendenza di separazione legale posso richiedere la ripetizione delle somme versate a titolo di mantenimento alla ex coniuge stabilite dal tribunale ordinario?O valgono comunque le regole della irripetibilita’ delle somme versate?

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 09:49h, 30 maggio Rispondi

      Buongiorno Caterina,
      secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità delle somme versate a titolo di mantenimento (ex multis vedi Cass. 20/07/2015 n° 15186; Cass. 04/07/2016 n° 13609) è e rimane un principio saldo che raramente, e soltanto in casi molto molto particolari, è stato disatteso.
      Probabilmente, ma occorrerebbe conoscere la fattispecie, anche il tuo caso rientra nella regola comune, ossia della non ripetibilità delle somme versate.

  • Umberto
    Posted at 19:49h, 26 dicembre Rispondi

    Salve
    Dopo la separazione iniziata giudiziale e finita consensuale nel novembre 2011, In data 15.01.2018 e’ stata emessa “SENTENZA NON DEFINITIVA DI DIVORZIO” con ulteriore rinvio ad udienza da doversi tenere il 20.11.2019 per la “precisazione delle conclusioni definitive”..
    In data 10.12.2018 il mio avvocato rotale di fiducia mi ha avvisato del fatto che il Tribunale Ecclesiastico competente aveva emesso (io sono parte attrice) la nullita’ del matrimonio religioso concordatario e che mi avrebbe richiamato in gennaio per farmi conoscere un po’ il tutto su questo procedimento durato 31 mesi.
    Gradivo sapere se potro’ inoltrare istanza di delibazione alla competente Corte d’Appello.
    Nessun figlio

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 12:43h, 23 aprile Rispondi

      Buongiorno Umberto,
      sono certo che il suo avvocato rotale di fiducia è in grado di darle compiuta risposta, provi a chiedere a lui.

  • Tarricone Cataldo
    Posted at 23:40h, 24 luglio Rispondi

    Buona sera egregio avv. Ho già ottenuto da tempo separazione e divorzio ,dopo il quale abbiamo innescato l’annullamento della sacra Rota con esito positivo in appello a Benevento. Nel frattempo il mio avvocato è venuto a mancare , e mi sono affidato alla sua sostituta che a differenza del mio primo avvocato, che diceva che la delibazione era solo una sorta di convalida e che per il fatto che il mio matrimonio era durato poco piu di 1 anno, non ci sarebbero stati problemi visto che non cerano nemmeno pendenze di mantenimento, la sostituta mi dice , su richiesta della controparte di firmare una carta con la quale io non ho piu nulla a pretendere ,altrimetti ci potrebbe essere opposizione..Lei come si esprime in merito viste tutte le condizioni , ho diritto alla delibazione oppure no? E potrei chiedere un risarcimento per avermi nascosto prima del matrimonio quella sua frequentazione a quella setta religiosa non autorizzata?Grazie avv.

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 12:46h, 23 aprile Rispondi

      Buongiorno,
      dai pochissimi elementi che mi mette a disposizione non sono in grado di risponderle, mi spiace.

  • Valerio Carpentiere
    Posted at 16:14h, 20 maggio Rispondi

    Gent.mo Avvocato,
    Sono legalmente separato dal 2011, nel 2015 la mia ex moglie chiede la nullità del matrimonio religioso avvenuto nel 1986.
    In questi giorni mi è stato notificato il decreto di nullità da parte del TERL.
    In concomitanza volevo proporre la procedura di divorzio e do modifica delle statuizioni di separazioni per il mantenimento di mia figlia.
    Volevo un chiarimento in merito alla casa coniugale affidata alla mia ex moglie nella separazione.
    Nel caso in cui mia moglie si pronuncia per la declinazione della nullità ecclesiastica cosa comporta dal punto di vista patrimoniali, nel caso in cui provvedo a rincorrere giudizio per il divorzio.
    Grazie.

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 12:52h, 23 aprile Rispondi

      Buongiorno Valerio,
      la sentenza del Tribunale Ecclesiastico che dichiara la nullità del matrimonio non si pronuncia sui diritti patrimoniali delle parti, ma solo sulla validità o meno del vincolo religioso.

  • Antonio
    Posted at 23:36h, 11 agosto Rispondi

    Buongiorno,
    Ho ottenuto doppia sentenza di nullità e delibazione già parata in giiducato e sono in attesa che venga fatta l’annotazione sul registro di stato civile della sentenza di delibazione. Non conosco i tempi entro i quali posso sposarmi con rito concordatario. Le volevo chiedere se oltre ai tempi tecnici del comune ci sono ulteriori tempi che devo tener conto per fissare la data del matrinonio.
    Matrimonio nel 2010, separazione consensuale 2012, doppia sentenza 2015, delibazioné 2016 e passaggio in giiducato giugno 2017.
    Ringrazio anticipatamente
    Antonio

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 16:35h, 06 settembre Rispondi

      Buongiorno Antonio,
      dopo il suo iter (separazione, annullamento, delibazione e passaggio in giudicato) l’ultimo incombente amministrativo per poter fissare la data delle nuove nozze è ottenere lo “stato libero”.
      Dopo di che, se vuole celebrare nuovo matrimonio concordatario, occorrerà stabilire di concerto con il parroco la data delle nuove nozze, oltre a provvedere, ovviamente, alle pubblicazioni civili e religiose.

  • bruno
    Posted at 14:49h, 28 luglio Rispondi

    Buongiorno Avvocato, oggi ho ricevuto per raccomandata un Decreto di Ammissione del Libello da parte del Tribunale Ecclesiastico. In buona sostanza la mia ex moglie, dal quale sono gia’ definitivamente divorziato da oltre 1 anno, ma in separazione legale sin dal 2003, ha fatto richiesta di annullamento del matrimonio. Nelle sue memorie lei dichiara che era contraria al matrimonio, che non avrebbe voluto figli e che non mi ha mai amato. Premesso che come da disposizione del Tribunale della Separazione ho regolarmente provveduto al versamento dell’assegno di mantenimento stabilito sino alla data del divorzio, visto che i figli sono ormai maggiorenni e autosufficienti al loro mantenimento, visto che lei ha rinunciato a ogni qualsiasi altra forma di mantenimento economico in fase di divorzio, mi chiedo se la nullita’ religiosa del matrimonio possa comportare qualche aggravio di costi a mio carico. Inoltre, visto che la nullita’ e’ richiesta dalla mia ex la quale sottolinea la sua SIMULAZIONE a contrarre il matrimonio con me, puo’ essere a lei imputabile qualche forma di risarcimento a mio favore? La ringrazio per l’attenzione e attendo cortese risposta.

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 17:23h, 22 agosto Rispondi

      Buongiorno Bruno,
      se lei non ha intenzione di costituirsi in giudizio con l’assistenza di un suo legale di fiducia, scelta personale su cui si può o meno essere d’accordo, la richiesta di annullamento della sua ex moglie non comporta alcun aggravio dei costi a suo carico; nè è possibile richiedere in sede civile alcuna forma di risarcimento danni in suo favore nonostante la simulazione della donna attrice.

  • KATIA
    Posted at 22:40h, 21 luglio Rispondi

    Salve,
    volevo fare una domanda.
    sono divorziata da quasi un’anno è ho anche ottenuto l’annullamento del matrimonio ecclesiastico, con decreto definitivo. Ma una mia amica mi vorrebbe fare andare anche in appello per la cancellazione civile.ma non capisco che cosa comporta se in realtà io posso sposarmi sia in chiesa che in comune e anche perché io ho già rinunciato agli assegni di mantenimento. che cosa cambierebbe? grazie

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 15:25h, 22 luglio Rispondi

      Buongiorno Katia,
      non essendo lei beneficiaria di un assegno di divorzio, potendo già celebrare un matrimonio concordatario e non avendo altre motivazioni per procedere alla delibazione della sentenza ecclesiastica dalla Corte di Appello del luogo ove si celebrò il matrimonio (delibazione peraltro meramente eventuale), non saprei il motivo per cui le è stato dato quel suggerimento.

    • KATIA
      Posted at 22:05h, 22 luglio Rispondi

      GRAZIE GENTILISSIMO PER IL SUO CHIARIMENTO.
      LE AUGURO UN BUON PROSEGUIMENTO

  • Antonello
    Posted at 15:31h, 08 aprile Rispondi

    Egregio Avvocato,
    buonasera.
    Le illustro sommariamente la posizione di un mio parente che necessiterebbe, se possibile, di Sue specifiche.
    Questa persona contrae nozze nel 2008.
    Dopo un anno e mezzo di matrimonio, a seguito di reciproci dissapori, la moglie abbandona la casa coniugale. La stessa avvia un procedimento giudiziale dove successivamente entrambi (moglie e marito) manifestano le proprie ragioni chiedendo addebito reciproco. Il giudice, nel 2010, emette i c.d. provvedimenti d’urgenza e fissa un provvedimento provvisorio pari ad € 200,00 a favore del coniuge economicamente più debole, la moglie. Il giudizio di addebito della separazione è tuttora in corso e non dovrebbe concludersi prima del 2017.
    In questo lasso di tempo il marito ha chiesto alla moglie di avviare una causa di nullità congiunta ma, per ovvie ragioni economiche, la moglie non ha manifestato alcun assenso.
    Quanto sopra per chiederLe:
    – può solo il marito avviare la nullità del matrimonio (considerato anche il breve periodo di matrimonio)?
    – l’eventuale delibazione farebbe decadere l’obbligo del mantenimento, trattandosi in questo caso di giudizio di separazione in corso?
    – Lei suggerisce di dare corso al processo di nullità, o aspettare che venga definita la causa di separazione giudiziale (che, basandosi su argomentazioni vacue, porterebbe con molta probabilità all’addebito nei confronti della moglie)?

    Per quanto su esposto, ringraziondo
    porgendoLe
    Distinti Saluti.

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 16:29h, 20 aprile Rispondi

      Buongiorno,
      molte sono le questioni da lei poste e ciò necessiterebbe di incontrarci de visu.
      I miei contatti li può trovare sul sito, se ritiene potremmo fissare un appuntamento.
      A presto

  • Dino
    Posted at 16:07h, 01 maggio Rispondi

    Buonasera Avvocato,
    ho corrisposto alla mia ex moglie una somma di denaro una tantum a titolo di risarcimento del danno in sede di separazione consensuale.
    Successivamente abbiamo poi divorziato.
    Ora ho ottenuto l’annullamento del Tribunale Ecclesiastico; dopo l’eventuale delibazione (e dunque dopo l’annullamento anche del matrimonio civilistico) potrei richiedere la restituzione della somma versata a suo tempo alla mia ex coniuge?
    Grazie.

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 18:34h, 15 maggio Rispondi

      Buonasera Dino,
      dalle poche informazioni ritengo che difficilmente potrebbe mai ottenere la restituzione della somma versata a sua moglie a titolo di risarcimento del danno.

  • Pasquale
    Posted at 13:39h, 30 ottobre Rispondi

    Salve avvocato riguardo la sentenza della Corte di cassazione che non rende possibile la delibazione della nullità ecclesiastica se ci sono stati oltre 3 anni di convivenza questa vale anche nel caso la richiesta di delibazione venga presentata in modo congiunto? Nel mio caso abbiamo avuto 3 anni e 10 mesi di convivenza e vorremmo presentare la domanda di delibazione in modo congiunto. Grazie.

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 06:57h, 21 novembre Rispondi

      Buongiorno Pasquale,
      ad oggi non sono state pubblicate, e a quel che mi risulta non sono state nemmeno emesse, sentenze di Cassazione successive a quella del 17.07.2014 n° 16379 che ribadiscono lo stesso principio e cioè che non può essere dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza definitiva di nullità di matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico in caso di convivenza coniugale ultra triennale.

      Ad ogni buon conto l’eccezione d’inefficacia deve essere sollevata – specifica la sentenza – dalla parte nel giudizio di delibazione, non potendo essere rilevata d’ufficio né dal P.M. né dal giudice, e la parte deve dedurla a pena di decadenza in tale giudizio.
      Nel caso, quindi, voi presentaste congiuntamente il ricorso per la delibazione, nessuno potrebbe rilevare la lunga durata delle nozze quale condizione, a mente della commentata sentenza n. 16379/2014, ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità.

  • Martino
    Posted at 11:59h, 17 settembre Rispondi

    Buongiorno. Vorrei sapere se la Corte D’Appello, in caso di delibazione della sentenza di nullità, potrebbe impormi di corrispondere alla moglie da cui sono legalmente separato, gli alimenti o altre indennità.
    In estrema sintesi descrivo la situazione: chiesi la separazione giudiziale per infedeltà; per evitare costose lungaggini giudiziarie scendemmo a patti e la trasformammo in separazione consensuale nella cui condizioni si specificava testualmente che «La signora *** riconosce che la fine del matrimonio è a lei addebitabile». A mio carico fu stabilito il solo mantenimento per i figli, nessun mantenimento per il coniuge.
    Il tribunale ecclesiastico, da me invocato, ha dichiarato nullo il matrimonio per «Esclusione dell’indissolubilità nell’attore “ad modum conditionis de fide servanda” nella convenuta».
    Se è vero che il “vizio” del matrimonio religioso è a me attribuibile (sede ecclesiastica), è anche vero che l’infedeltà è motivo di addebito di responsabilità al coniuge fedifrago (sede civile).
    Prima di chiedere la delibazione, vorrei capire bene se rischio di dover corrispondere alla signora assegni di mantenimento o altre indennità risarcitorie. Grazie.

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 18:40h, 17 settembre Rispondi

      Buonasera,
      dalla lettura della fattispecie da lei riassunta non è molto agevole darLe una risposta compiuta e ponderata.
      Occorrerebbe leggere bene tutti gli atti del procedimento di nullità per verificare, soprattutto, se sia stato leso il principio di buona fede tra i nubendi al momento della celebrazione del matrimonio.

  • Grazia
    Posted at 17:43h, 27 luglio Rispondi

    Gentilissimo avv. buonasera,
    vorrei chiedere in merito ad una notizia letta in rete.E’ vero che un matrimonio è dichiarato nullo per la Chiesa ma non per lo Stato Italiano se si sono superati i 3 anni di convivenza dalla celebrazione del matrimonio concordatario?E di conseguenza non può essere delibato?La notizia parla della decisione della Cassazione a sezioni unite…potrebbe gentilmente spiegarmi meglio vista la situazione personale che sto vivendo?L’interesse del mio ex coniuge è quello di far venir meno gli effetti civili,motivo per cui ha intrapreso questa causa di nullità Ecclesiastica,e in sguito sicuramente di delibazione.Premetto che il matrimonio è avvenuto nell’Aprile2004,mentre la separazione è avvenuta nel dicembre2014.Può quindi il coniuge più debole perdere l’assegno?La ringrazio in anticipo per la risposta.Saluti.Grazia.

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 18:07h, 17 settembre Rispondi

      Buonasera Grazia,
      la pronuncia della Suprema Corte del 17 luglio 2014 ha enunciato un principio di diritto definito di ordine pubblico – vale a dire la convivenza triennale come ostacolo alla delibazione e poi alla trascrizione in sede civile della sentenza canonica.
      Solo il tempo e le eventuali sentenze conformi ci diranno se la giurisprudenza si sarà adeguata ed avrà seguito tale recentissimo orientamento. Di certo tale pronuncia è antitetica a quanto già stabilito da una precedente sentenza della Cassazione in base alla quale la tutela della convivenza non integra motivo di ordine pubblico e che un rapporto di fatto non può sanare un invalido consenso matrimoniale.
      Inoltre, leggendo la sentenza del 17 luglio non poche perplessità sorgono. Una su tutte la rilevabilità da parte del coniuge resistente dell’eccezione della convivenza triennale quando, invece, se si tratta di un ostacolo di ordine pubblico, andrebbe rilevato ex officio e non dalla parte che resiste opponendosi alla dichiarazione di nullità.
      Il timore, infine, che manifesta in merito alla possibilità di perdere l’assegno di mantenimento non è strettamente connesso con la pronuncia della Corte qui in parte commentata. Per darLe compiuta risposta occorrerebbe leggere gli atti della causa del procedimento tenutosi presso il Tribunale Ecclesiastico.

  • Lucia
    Posted at 18:53h, 17 aprile Rispondi

    Ho divorziato da mio marito lo scorso novembre 2013, con diritto al mantenimento. Non abbiamo avuto figli.
    Adesso mi arriva la citazione per la delibazione della sentenza di nullità del matrimonio con udienza prevista a metà luglio. Posso fare opposizione alla delibazione? Che succede alla sentenza di divorzio? Grazie. Cordialità.

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 23:16h, 13 maggio Rispondi

      Buonasera Lucia,
      gli effetti civili del matrimonio cessano una volta emessa la sentenza di divorzio oppure, se questa non è intervenuta ancora, attraverso la delibazione della sentenza di annullamento. Per il principio del “ne bis in idem” infatti un Giudice non può pronunciarsi due volte sulla stessa azione quando si è formato il giudicato.
      La Corte di Appello quando è chiamata a delibare una sentenza di nullità del matrimonio pronunciata da un Tribunale Ecclesiastico, può soltanto, nella sentenza intesa a rendere esecutiva detta decisione, “statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia”.
      Il giudice della delibazione della sentenza ecclesiastica può quindi solo adottare eventuali provvedimenti economici provvisori, aventi funzione strumentale e natura anticipatoria, in quanto diretti ad assicurare la “fruttuosità pratica” della decisione definitiva, che resta dunque sottratta alla competenza del giudice della delibazione e affidata invece al giudice competente per la decisione sulla materia (cfr. Cass. 2003/17535; 2007/11654).

  • maddalena domenico
    Posted at 23:48h, 30 marzo Rispondi

    Buonasera.Egr.Avvocato gradirei sapere se c’è un termine per chiedere la delibazione di una sentenza di nullità del matrimonio concordatario divenuta definitiva ed esecutiva emessa dal Tribunale di Appello del vicariato di Roma.Grazie e cordiali saluti

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 17:20h, 14 maggio Rispondi

      Buongiorno Maddalena,
      non c’è alcun termine per richiedere, alla Corte di Appello del luogo ove si sono celebrate le nozze, la delibazione di una sentenza che ha pronunciato la nullità del matrimonio con doppia sentenza conforme, ed una volta ottenuto il Decreto di esecutività civile rilasciato dalla Segnatura Apostolica.

  • giovanni
    Posted at 12:02h, 16 marzo Rispondi

    Dopo essermi spostato una prima volta ho ottenuto il divorzio in sede civile (2004).
    Nel contempo, attore l’altro coniuge, ho ottenuto anche la doppia sentenza rotale per l’annullamento del matrimonio (con restrizioni esclusivamente alla parte attrice).
    Mi sono già risposato civilmente nel 2008.
    Ora, per potermi sposare con rito ecclesiastico (presso la Basilica di S. Pietro nella Città del Vaticano) è necessario effettuare la delibazione delle sentenze rotali, oppure posso seguire la normale procedura presso la mia parrocchia (presentazione documenti, giuramento, pubblicazioni, ecc.), con nulla-osta del mio parrocco (e del vescovo) per la sola celebrazione del rito ecclesiastico presso la Basilica?
    La ringrazio anticipatamente

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 11:07h, 17 marzo Rispondi

      Buongiorno,
      in breve rispondo dicendole che per potersi risposare, sia con rito concordatario che con rito religioso, non necessita di alcuna delibazione.
      Segua la procedura ordinaria presso la sua parrocchia.

  • Dario
    Posted at 13:19h, 07 marzo Rispondi

    Buongiorno.
    una donna dopo 20 di matrimonio decide di separarsi dal marito.
    instaura contemporaneamente sia il giudizio civile di separazione giudiziale,
    che il giudizio ecclesiastico.
    il giudizio civile è giunto alla sentenza di primo grado che sarà appellata.pertanto non è ancora passata in giudicato.
    il giudizio ecclesiastico invece, è ormai finito, è stato pronunciato l’annullamento del matrimonio,
    ed ora non resta che delibare la sentenza.
    le mie domande sono:
    – e’ possibile chiedere la delibazione della sentenza ecclesiastica, se il giudizio civile è ancora pendente?
    – se venisse delibata la sentenza, che effetti patrimonialistici avrebbe??

    IL MOTIVO DEL MIO QUESITO E’ IL SEGUENTE:

    – i coniugi il cui matrimonio è stato annulato, erano in comunione legale dei beni,
    il marito un mese prima del patrimonio ha comprato il terreno su cui in costanza di matrimonio
    è stata costruita un abitazione di grande valore, pertanto la casa ricade in comunione,
    e la moglie giustamente vuole la propria parte.
    cosa succederebbe se intervenisse la sentenza di delibazione?
    il diritto della moglie alla propria quota dell’abitazione verrebbe meno?
    sarebbe decurtato in qualco modo?

    cosa deve fare questa donna in questa fase?
    delibare comunque?
    attendere che si concluda il rito civile?

    spero di essere stato chiaro

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 09:55h, 12 marzo Rispondi

      Buongiorno Dario,
      le tante domande poste richiederebbero un incontro per poter essere trattate in maniera esauriente.
      Posso anticiparle però che per cominciare il procedimento di delibazione presso la competente Corte di Appello del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio concordatario occorre la conclusione del processo per la dichiarazione di nullità attraverso la “doppia conforme”, ovverosia due sentenze emesse dal Tribunale Ecclesiastico che dichiarino la nullità del matrimonio religioso.
      Qualora poi venisse delibata la sentenza, e non è mai così scontato non essendo un automatismo, il Giudice della Corte di Appello, ricorrendone i presupposti, potrebbe fissare in un triennio l’obbligo di alimenti a carico dell’obbligato.

  • anna
    Posted at 19:41h, 14 febbraio Rispondi

    Può un giudice assentarsi il giorno della data fissata per la delibazione il 14/02? O può essere stato il proprio avvocato a bloccarlo perché voleva il pagamento x intero nonostante accordi fatti?

    E poi, c’è una linea veloce perché la sentenza arrivi al comune ? e se no quanto tempo ci vuole.

    La ringrazio infinitamente e buon lavoro distinti saluti

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 09:59h, 12 marzo Rispondi

      Buongiorno,
      rispondo alla sua domanda assicurandole che un avvocato non ha alcun potere normativamente disciplinato per evitare che un Giudice si presenti all’udienza stabilita.
      Spesso, purtroppo, in ogni Aula di Giustizia di tutti i Tribunali d’Italia, accade di assistere a rinvii d’ufficio ingiustificati e senza alcuna postuma spiegazione. Personalmente, poi, non conosco “linee veloci” per far arrivare la sentenza al Comune di appartenenza che usualmente in un paio di mesi dovrebbe essere annotata.

  • FRANCESCA
    Posted at 21:28h, 16 dicembre Rispondi

    DOPO UNA DIFFICILE SEPARAZIONE E A SEGUITO DI PIGNORAMENTO INCASSAVO UNA INGENTE SOMMA DI DANARO PER MANTENIMENTI NON PAGATI NEI PRIMI ANNI DELLA SEPARAZIONE.
    INTERVENIVA SUCCESSIVAMENTE LA DELIBAZIONE DELLA SENTENZA ECCLESIASTICA.
    POSSO ESSERE COSTRETTA A RESTITUIRE I SOLDI PRECEDENTEMENTE INCASSATI E I MANTENIMENTI PERCEPITI FINO A OGGI PER ME E I MIEI FIGLI?
    GRAZIE PER LA RISPOSTA

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 10:13h, 12 marzo Rispondi

      Buongiorno Francesca,
      l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione in merito alla restituzione delle somme percepite a titolo di mantenimento non lascia adito a dubbi: “l’assegno provvisorio è ontologicamente destinato ad assicurare i mezzi adeguati al sostentamento del beneficiario”; la conseguenza di ciò è che “tali somme si presumono consumate per il suo sostentamento”.
      Ed infatti i principi giurisprudenziali esistenti in tema di ripetizione delle somme pagate a titolo di mantenimento, sono molto espliciti affermando che le somme corrisposte in esecuzione dei provvedimenti emessi in sede presidenziale, non sono ripetibili.
      Poichè si presuppone che quelle somme siano servite a “mantenersi o a mantenere in vita” esse non possono essere restituite.

  • flora
    Posted at 18:54h, 18 aprile Rispondi

    buonasera, il mio compagno nel 2010 ha ottenuto lo scioglimento religioso del matrimonio concordatario con dispensa alla donna, noi vorremmo risposarci entro quest’anno, non eravamo informati sulla possibilità di chiedere la delibazione, cosi che il miocompagno ha iniziato le pratiche di divorzio che però passerà in giudicato tra un mese…si può fare ancora qualcosa.? noi volevamo celebrare un matrimonio anche solo religioso e in seguito fare il rito civile se per caso i documenti non arrivassero in tempo…sapendo di questo procedimento se per caso la delibazione arrivasse prima che la sentenza di divorzio venga emessa cosa succcederebbe?? grazie

  • Paola Monaco
    Posted at 10:39h, 11 febbraio Rispondi

    Egregio Avvocato,

    scrivo per conto di un caro amico che sta per intraprendere la causa di nullità matrimoniale, sussistendo, a quanto pare, le condizioni per intraprendere questo percorso. Le vorrei chiedere, però, delucidazioni, circa una questione molto concreta, legata all’assegno di mantenimento, verso la quale la giurisprudenza dà spesso risposte contrastanti: in caso di conseguimento dello scioglimento del vincolo, l’assegno per l’altro coniuge disoccupato è ancora dovuto? Come potrà ben capire, serie difficoltà economiche, decisamente non trascurabili, sono legate a questa problematica.

    In attesa di un Suo cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

    • Avv. Giosue Marigliano
      Posted at 18:08h, 12 febbraio Rispondi

      Gentilissima Signora,
      mi permetta di fare una brevissima introduzione, sui principi generali, prima di rispondere alla sua domanda.
      Cominciamo con il dire che la Corte di Appello non ha l’obbligo di accogliere la domanda di riconoscimento degli effetti civili di una pronuncia di nullità canonica. Domanda che, tramite ricorso o citazione, viene portata alla cognizione della Corte di Appello del luogo ove è avvenuto il matrimonio alla fine del processo canonico di nullità matrimoniale.
      Ciò avviene in quanto la sentenza canonica dichiarativa della nullità non ha alcun valore dal punto di vista civilistico. E per fare in modo che acquisti efficacia anche nell’ordinamento giuridico italiano occorre il procedimento di delibazione presso la competente Corte di Appello: solo alla fine di tale procedimento, se la domanda viene accolta, la sentenza del giudice canonico può avere efficacia sul suolo patrio.
      Ma la giurisprudenza di legittimità, come dicevo, non è obbligata a delibare le sentenze ecclesiastiche e a renderle così efficaci nel nostro ordinamento.

      Quando la Corte di Appello, alla fine del procedimento di delibazione, e dopo aver verificato la non contrarietà all’ordine pubblico italiano delle sentenze ecclesiastiche, riconosce effetti civili alla sentenza canonica questi assumono rilevanza anche per l’attribuzione (a favore del solo coniuge in buona fede, cioè colui al quale il coniuge autore della riserva non ha esternato la sua intenzione):

      a) di “somme periodiche di denaro” in proporzione alle sostanze dell’altro coniuge per “un periodo non superiore a tre anni”, ove non abbia adeguti redditi propri e
      b) di “una congrua indennità” da parte del coniuge “al quale sia imputabile la nullità del matrimonio”.
      Ciò ai sensi degli artt. 129 e 129bis del c.c.

      Queste sono le conseguenze patrimoniali previste dal codice civile per il caso di matrimonio nullo ma “putativo”, ovvero ritenuto valido da almeno uno dei coniugi, applicabili anche ai matrimoni concordatari dichiarati nulli dal giuice canonico con sentenza riconosciuta agli effetti civili.
      In ordine agli eventuali e provvisori provvedimenti a favore del coniuge in buona fede, pertanto, assume rilevanza, gentilissima Signora, l’accertamento compiuto dalla Corte di Appello circa la conoscenza della riserva.